venerdì 15 gennaio 2010

Importante!!! Dgr del 30-12-2009

La Regione Piemonte ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.2 del 14/01/2010 il Decreto Regionale emanato in data 30/12/2009, "Indicazioni in merito al personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio - sanitari e sociali della Regione Piemonte. "
Nella prima parte hanno riscritto tutta la storia della formazione della figura dell'Educatore "con particolare riferimento alle scelte operate nella Regione Piemonte".

Facendo riferimento alla legislazione vigente hanno potuto ri-chiarire il quadro nazionale sulla spendibilità delle varie formazioni nei vari servizi.

[...]per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura dell’educatore professionale nel
settore dei servizi sociali:

a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro
titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla
Regione o rilasciati dall'università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000);

b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e
curriculum educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3
novembre 1999, n. 509);

c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520
(Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell'educatore professionale).

possono lavorare invece nei servizi sanitari:
- l’educatore professionale formato nell’interfacoltà ai sensi del D.M. Sanità 520/98 è l’unico
educatore abilitato ad operare nei servizi sanitari.

- l’educatore professionale formato nella facoltà di Scienza dell’Educazione può svolgere attività

in ambiti professionali che non implichino servizi sanitari.

- tutti i corsi per la formazione al titolo di Educatore professionale previsti dal precedente

ordinamento sono stati aboliti poiché in contrasto con la normativa quadro nazionale di
riferimento che ha disposto la chiusura delle scuole regionali per le professioni socio-sanitarie. [...]

Per il settore socio-sanitario scrivono:

[...]Rimane, invece, una situazione di incertezza per quanto riguarda l’area dell’integrazione socio –
sanitaria, per la quale manca a tutt’oggi l’individuazione dei relativi profili a livello nazionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. Si tratta, peraltro, dell’area dove trova collocabilità la maggior parte degli educatori professionali e che comprende in particolare i servizi per la disabilità e parte dei servizi per i minori, le cui prestazioni sono a carico sia del comparto sanitario sia del comparto sociale. Sono servizi, quindi, in cui la compartecipazione finanziaria è giustificata da una forte integrazione gestionale che rende difficile separare le singole componenti.
Per i motivi succitati la Regione Piemonte ha costantemente auspicato il mantenimento di una figura unica di educatore da utilizzare in tutti i servizi nei quali tale operatore trova collocabilità, in particolare dove le componenti sociali e socio-sanitarie sono fortemente intrecciate. Inoltre, proprio perché tale operatore è titolare di un “progetto educativo” nei confronti dell’utente, si è sempre
sostenuto che siano da valorizzare al massimo grado le sue competenze educative e relazionali, ancorché sia definito come “professione sanitaria”. Tale specificità della figura professionale dell’educatore è stata a suo tempo alla base del percorso che ha portato alla nascita del corso di laurea interfacoltà, come in precedenza precisato.[...]

Poi danno una loro posizione ed interpretazione della legislazione, ribadendo alcuni concetti, ma chiarendone (o complicandone) altri.

[...]• Gli operatori che svolgono funzioni di Educatore Professionale nei servizi sanitari sia gestiti
direttamente dalle AA.SS.LL., sia gestiti in convenzione con altri enti, dovranno essere in possesso del titolo di laurea di educatore professionale conseguito ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale).
Resta inteso che gli operatori impegnati in tali aree, con funzioni di educatore professionale,
potranno continuare ad operare, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando che gli stessi dovranno rientrare, con graduale priorità, nei percorsi di riqualificazione
espressamente dedicati, previsti nel presente provvedimento.

• Per gli ambiti di attività e le tipologie di servizi afferenti in via esclusiva al settore dei servizi
sociali (dove non è prevista compartecipazione della sanità), i titoli di studio attualmente rilasciati dai canali di formazione universitario e della formazione professionale utili per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura dell’educatore professionale sono i seguenti, (ai sensi della D.G.R. n. 30-3773 del 11/09/2006 “L.R. 08//01/2004, n. 1 - Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte”):
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro
titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla
Regione o rilasciati dall'università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000);
- laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e
curriculum educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3
novembre 1999, n. 509);
- laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520
(Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell'educatore professionale);
Si tratta di elencazione di carattere meramente ricognitivo, in attesa dell’emanazione della
normativa statale sulle professioni sociali.

• Per i servizi dell’area dell’integrazione socio-sanitaria si ritiene opportuno, a causa della
strettissima integrazione operativa e funzionale oltre che finanziaria, prevedere un percorso di
progressivo adeguamento rispetto al possesso della laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. Ciò nell’ottica di favorire il più possibile il mantenimento di un’unica figura con funzioni educative. Lo specifico professionale di tale figura, infatti, ancorché definita come “professione sanitaria”, deve comprendere competenze educative e relazionali, in quanto essa è titolare di un “progetto educativo” nei confronti dell’utente.
In un ottica programmatoria di medio termine si può ipotizzare, in particolare, che, nell’arco di un quinquennio, a partire dalla data di inizio effettivo del primo corso di riqualificazione dedicato, tutti
gli operatori con funzioni educative impiegati nei servizi dell’area dell’integrazione socio–sanitaria debbano essere in possesso della laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. Tale periodo si giustifica con riferimento ai tempi di adeguamento del gettito formativo del Corso di Studi Interfacoltà rispetto all’aumentato fabbisogno del territorio.
Fino alla conclusione del percorso suddetto, oggetto di una fase programmatoria debitamente
monitorata ed aggiornata sulla base degli esiti del monitoraggio, resta inteso che, per quanto
riguarda le figure professionali operanti in tale area, continueranno ad applicarsi i principi e le
determinazioni di cui alla già citata D.G.R. n. 30-3773 del 11/09/2006. Ciò anche tenuto conto della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza a favore degli utenti seguiti dai servizi.
Resta inteso, inoltre, che, in virtù dell’autonomia organizzativa dei servizi, potranno continuare a operare educatori in possesso di attestato regionale di E.P. o laurea in Scienze dell’Educazione,
qualora il progetto assistenziale ed educativo individuale e il modello organizzativo del servizio
giustifichino la presenza delle diverse tipologie di operatori, consentendo di distinguere la
componente sociale da quella sanitaria, nel rispetto della normativa regionale sugli standard
gestionali dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza. [...]




In seguito hanno deliberato

[...]delibera
1. Di attivare, per le motivazioni in premessa illustrate, un percorso programmatorio di medio termine inerente la figura dell’E.P., per una valutazione e monitoraggio complessivo rispetto ai titoli di studio attualmente rilasciati dai canali di formazione universitario e della formazione professionale utili per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura dell’educatore professionale nel settore dei servizi sanitari, sociali e integrati, con riferimento al quadro normativo esistente e secondo le modalità e tempistiche illustrate in premessa.
2. Di dare mandato alla Direzione Sanità, d’intesa con la Direzione Politiche sociali, con la
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e con la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, di verificare con gli Atenei pubblici e privati del territorio nazionale l‘avvio di un percorso di studi “dedicato” per consentire l’acquisizione del titolo di E.P. ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 agli operatori attualmente in servizio, con funzioni di Educatore Professionale, in possesso di titoli di studio di formazione post secondaria diversi da esso, secondo le modalità indicate in premessa e che saranno oggetto di specifico Protocollo di Intesa tra la Regione e l’Università.
3. Di precisare, ai sensi della normativa citata in premessa, che vengono riconosciuti equipollenti
al diploma universitario di educatore professionale di cui al D.M. n. 520/98 i diplomi e gli attestati di E.P. conseguiti entro l’anno formativo 2000/01, in quanto conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, c. 3 del citato D.M. n. 520/98. Ciò in considerazione del fatto, come già evidenziato in precedenza, che l’ordinamento didattico del relativo corso universitario è stato istituito soltanto con D.M. 02.04.2001 e che tale decreto è da considerarsi la prima e unica fonte normativa attuativa dell’art. 6, c. 3 del D.Lgs. 502/92 per quanto riguarda l’E.P.
4. Di favorire l’incremento del gettito formativo di base degli Educatori formati dal Corso di
studi Interfacoltà in Educazione Professionale per rispondere alle aumentate richieste del territorio Di dare atto che alla spesa derivante dal presente proe Lavoro, di verificare con gli Atenei pubblici e privati del territorio nazionale l‘avvio diAssegnazione sul competente capitolo del bilancio 2010. [...]

Invio a tutti i nostri contatti il testo in Pdf, e allo stesso tempo, se qualcuno non riesce a reperirlo può chiedercelo inviandoci la richiesta a differentita@yahoo.it.... è MOLTO IMPORTANTE CHE LO LEGGIATE!!!

Un particolare grazie a Rosanna che ci ha inviato questo documento in tempi così brevi.

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